Legge 6 novembre 2002
Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale
B.U.R. n. 120 del 14.11.2002
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Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione, mediante l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, garantisce la
qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21
maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno
e residenziale.
Art. 2 (Soggetti destinatari)
1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici
o privati di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto
di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie),
e sono rivolte a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente
sostitutivi delle famiglie;
b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati
al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno
delle famiglie;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati
al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al
sostegno delle famiglie;
d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e
risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante
con il progetto individuale.
Art. 3 (Tipologie delle strutture)
1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie
funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità assistenziale
ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate
da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti
privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità familiare;
b) strutture per disabili: comunità alloggio;
c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio,
comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta
accoglienza per adulti.
3. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale,
sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi
di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta accoglienza,
comunità alloggio per adolescenti;
b) strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;
c) strutture per anziani: casa di riposo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro
di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive
della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza
per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta
a fine di sfruttamento sessuale.
4. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di
intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti
che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente
o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:
a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;
b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.
Art. 4 (Strutture per minori)
1. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è una
struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa
e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le
funzioni genitoriali.
2. La comunità educativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura
educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza
di un gruppo di minori con un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa
come attività di lavoro.
3. La comunità di pronta accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata
dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo
di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto
di riferimento.
4. La comunità alloggio per adolescenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata
dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti
adulti.
Art. 5 (Strutture per disabili)
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è una
struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni
in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono
una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa.
2. La comunità socio-educativa-riabilitativa di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera b), è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone
maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non
richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente
prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con
il progetto individuale.
3. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è una struttura
residenziale destinata a persone, in condizioni di disabilità con gravi deficit
psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di
tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione
socio-sanitaria.
4. Il centro diurno socio-educativo-riabilitativo di cui all'articolo 3, comma
4, lettera a), è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti
in condizioni di disabilità, con notevole compromis-sione delle autonomie funzionali,
che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel
breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Art. 6 (Strutture per anziani)
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura
residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo
di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono
una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
2. La casa albergo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura
residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti,
costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di
servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.
3. La casa di riposo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è una struttura
residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere, temporaneamente
o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono
avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo,
richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo
comunitario e collettivo.
4. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura
residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata
ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti,
con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili
a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
5. Il centro diurno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una struttura
a regime semi-residenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria,
destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie
fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
Art. 7 (Strutture per persone con problematiche psico-sociali)
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), distinta
per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per
madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo
o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le
quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano
di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
2. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura
residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati,
sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata
dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con
persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.
3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all'articolo 3, comma
2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma
temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà
di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia valutata tempora- neamente o permanentemente impossibile
o contrastante con il progetto individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente
alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti
a misure restrittive della libertà personale, da parte dell'autorità giudiziaria,
di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità completa o diurna ai medesimi.
6. La casa famiglia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura
residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente
privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite,
improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per
scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.
7. La casa di accoglienza per donne di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità
e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli,
e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si
renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento
in una comunità.
Art. 8 (Autorizzazione)
1. Tutte le strutture e i servizi di cui alla presente legge sono soggetti
ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni delle strutture
e dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano
variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento previsto all'articolo 9,
comma 1.
Art. 9 (Requisiti delle strutture e dei servizi soggetti ad autorizzazione)
1. I requisiti, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione
delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, sono definiti dalla
Giunta regionale con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto
conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente.
2. I requisiti per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla
presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa
lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
Art. 10 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione )
1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle strutture
e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Nel caso
di più tipologie, previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare
richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. I Comuni inviano periodicamente alla Giunta regionale i dati informativi
relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della
presente legge.
Art. 11 (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno
dei requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato
a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni
o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel
caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la
sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che
hanno determinato il provvedimento.
3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e
del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto
delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute
disfunzioni, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio
degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 12 (Verifica periodica dei requisiti e vigilanza)
1. Il Comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL competente per territorio e tenuto conto di quanto stabilito
dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, procede a verifiche ispettive
tese all'accertamento della permanenza dei requisiti delle strutture e dei servizi
di cui alla presente legge.
2. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge
inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti.
3. La Giunta regionale può disporre verifiche e controlli sulle strutture autorizzate
e accreditate ai sensi della presente legge.
Art. 13 (Accreditamento)
1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente
legge è condizione per instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo
le modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei requisiti
di qualità definiti ai sensi del comma 2.
2. I requisiti, le procedure e le modalità per l'accreditamento sono definiti
dalla Giunta regionale con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla
presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa
lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti
dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e
le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere
ai soggetti accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di cui al comma
1.
6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e la Commissione consiliare
competente, in armonia con la programmazione sanitaria e sociale, determina,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno
delle strutture protette per anziani e disabili.
Art. 14 (Norme transitorie e finali)
1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni
consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000, devono adeguarsi alle disposizioni
della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
9, comma 1.
2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione regionale
possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di
cui al comma 1.
3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per Nuclei
di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta
per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9,
comma 1.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di accreditamento
per le residenze protette non possono essere avviate dai Comuni in assenza dell'atto
di fabbisogno di cui all'articolo 13, comma 6.
5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n.
43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1,
continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni
emanate ai sensi della l.r. 43/1988.
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