Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419,
laddove e' prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che
assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione
sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modifiche e integrazioni, in cui e' prevista la tipologia delle prestazioni
socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi
ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera n), della legge n. 419 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante "Approvazione
del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare
riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;
Visto l'art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo
e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio
2001;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà
sociale;
Decreta:
Art. 1
Atto di indirizzo e coordinamento
1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2
Tipologia delle prestazioni
1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano
bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione
sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti
sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità
ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite
tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e
l'intensitàdell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli
aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al
bisogno e nel suo superamento.
4. L'intensità assistenziale e' stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano
il progetto personalizzato, cosi' definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico
di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve
e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali
e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale
comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma
assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale
possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione
alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5. La complessità dell'intervento e' determinata con riferimento alla composizione
dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro
articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3
Definizioni
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni
assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite
o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione
alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza
delle aziende unita' sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite
in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale,
domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività
del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato
di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo
stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con
partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi
e si esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza
e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati
a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire
l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili
a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento
sociale di soggetti affetti da disabilita' o patologia psicofisica e da dipendenza,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria
ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata,
sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria, le
quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per
infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilita' o disabilita' conseguenti
a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso
di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato
di assistenza, dalla indivisibilitàdell'impatto congiunto degli interventi sanitari
e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi
sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione
sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito
di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite
alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni
psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive
e di lungoassistenza.
Art. 4
Principi di programmazione e di organizzazione delle attività
1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari
determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni
socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto
espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui
all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti
dalla legislazione regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza
e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie
e dei comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.
La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.
2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e
con le altre prestazioni socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e delle
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività
territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto
con i cittadini per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
delle suddette prestazioni.
3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie
necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari,
l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso
la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di
lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.
La regione emana indirizzi e protocolli volti ad
omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare
e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta
applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello
territoriale.
Art. 5
Criteri di finanziamento
1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario
regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono
conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici
ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla
spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto
per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle
sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito
delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti commissioni
parlamentari
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
14 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro della solidarietà sociale
Turco
registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 81