Data di pubblicazione: 10/04/2022
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Sulla convenzione tra ASUR Marche e residenza protetta disabili "Casa Serena" Fano

La Convenzione (anno 2022) con la residenza protetta disabili  (30 posti) "Casa Serena" Fano  (determine 204 e 245/2022) gestita dalle suore della Congregazione don Orione merita qualche considerazione. Ci eravamo già occupati della convenzione 2017-18 (vedi pag. 2) che prevedeva l’utilizzo del fondo ADI per il pagamento delle spese riguardanti l’assistenza infermieristica della residenza protetta.  Non abbiamo visto i successivi accordi, precedenti a questo riguardante il 2022 e non sappiamo quali evoluzioni della convenzione ci siano state prima di quella riguardante l’anno in corso. Al pari dell’Istituto Divina Provvidenza di Loreto, è lampante la difficoltà (e l’incapacità di avviare percorsi di riconversione) di gestire strutture non riconducibili ai servizi oggetto di autorizzazione con la legge 20/2002. Infatti, in questo caso, mai la si cita se non quando proprio non se ne può fare a meno in occasione del richiamo alla autorizzazione. La norma di riferimento, ripetutamente citata, sembrerebbe essere la dgr 1331/2014. Come noto, si tratta di un Accordo nel quale vengono definite, tra Regione ed enti gestori,  le tariffe dei servizi. Casa Serena è dunque una residenza protetta disabili. Per essere in regola con l’autorizzazione doveva avere uno standard di personale di 230/260 minuti al giorno/persona, una capacità recettiva massima di 20 posti (di cui 2 per sollievo familiare) in due moduli distinti. Spetta al Comune il rilascio dell’autorizzazione (Legge 20/2002, art. 8-12). Ciò che non è stato mai definito (al pari delle Coser) è la tariffa (che dovrà poi essere come quella della RSA disabili, 120,57 euro). A seguito della legge 21/2016 e dei nuovi (Dgr 937/2000) nuovi requisiti di autorizzazione, tre tipologie di residenze (RSA; RP, CoSER) confluiranno in un unica tipologia di struttura: la RSSD (Rd3). Differentemente da quanto riportato nella determina le RP al pari delle Coser, ai sensi della dgr 1331, dovevano presentare un Piano di adeguamento per afferire al livello rd3-RSA disabili. Il riferimento al passaggio livello RD2 (livello estensivo) o RD4 (protezione) non è rinvenibile né nella 1331 né in atti successivi. Come si evince dall’Atto Casa Serena è dotata di 30 posti. Attualmente “sono ospitati 25 assistiti” che ricomprendono “disabili portatori di handicap e  anziani non autosufficienti riconducibili nel quadro normativa della dgr 1331/2014  all’area disabili”. - 15, rientrano nell’area disabili gravi e sono tariffati con la tariffa RSA disabili (120.57). - 10 vengono considerati come anziani non autosufficienti e tariffati come residenza protetta anziani (quota sanitaria 33,50). Con quale standard operano? Non viene indicato. E mai si cita il riferimento alla legge 20/2002 e al Regolamento 3/2006 che disciplinano il funzionamento anche delle RP disabili. Il richiamo all’articolo 3 della Convenzione alla Dgr 1299/2009 è errato. L’accordo riguarda le strutture di riabilitazione con una ridefinizione delle RSA (disabili e disabili gravi) di quelle specifiche strutture firmatarie dell’Accordo. Vedi in proposito Residenzialità disabili dopo l'accordo con i centri di riabilitazione. Vedremo nei prossimi anni come si “evolverà” Casa Serena. In poco meno di 20 anni (legge 20/2002 e RR 1/2004) non si è stati capaci di definire un percorso di riqualificazione. Così per tentare di legittimare una situazione di evidente irregolarità normativa tocca – agli estensori -  inoltrarsi, con enorme fantasia, in vicoli “sufficientemente ciechi”. 

La scheda con  altri  Accordi contrattuali (Agg. marzo 2022).  Vedi anche, Sull’Accordo tra ASUR e strutture di riabilitazione dell’AV2 di AnconaAnalisi e riflessioni a partire da alcuni recenti accordi contrattuali. - Sull'Accordo 2016-18 tra Regione e Centri privati di riabilitazione. - Progetti personalizzati, sostegni, servizi. Provvedimenti di ASUR Marche. - Non è tempo di cambiare? Accordi con le strutture "ex art. 26" e non solo.

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