Data di pubblicazione: 12/03/2024
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Tribunale di Ancona. Alunni con disabilità e servizio autonomia e comunicazione

Con la sentenza n. 501 dell’8 marzo 2024 il Tribunale di Ancona ha dichiarato l’illegittimità del Regolamento comunale, delibera consiliare del 29 settembre 1997, nella parte in cui limita la concessione dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ai soli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), escludendo dall’accesso al servizio gli studenti  di grado lieve o moderato (ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/1992). Il commento di Salvatore Nocera, Assistenza all’autonomia e alla comunicazione: una Sentenza assai significativa

La sentenza è importante per diversi aspetti:
-  sottolinea il fatto che la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende direttamente dall’art. 13, comma 3°, della L.104/1992 che riconosce da una parte “… l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap ...” e dall’altra parte il diritto dello studente con disabilità alla relativa prestazione da parte dell’Ente Locale, che deve assicurargli una piena integrazione scolastica e sociale: quello all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è dunque un diritto soggettivo pieno, collegato all’attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e al riconoscimento del diritto all’istruzione dello studente con disabilità;
- il giudice chiarisce che il presupposto per la concreta esigibilità del diritto è che la situazione di handicap, indipendentemente dalla sua gravità, sia stata accertata dalla Commissione medica dell’INPS come previsto dalla L. 104/1992: in presenza di questi accertamenti il Comune non può opporsi e, in quanto per legge affidati alla competenza di organi specifici dotati di équipes di specialisti, non può contestare il loro contenuto. Il ragionamento resta valido anche con riferimento alle valutazioni dell’UMEE (Unità multidisciplinari età evolutiva), ugualmente indispensabili, che devono aver previsto l’assegnazione di un assistente educatore in sede di redazione della diagnosi funzionale.

La sentenza del Tribunale di Ancona richiama i Comuni al rispetto della vigente normativa che prevede l'assicurazione del servizio di autonomia e comunicazione (AEC) a tutti gli alunni con disabilità a prescindere se siano o meno in situazione di gravità. 

Vedi anche

Alunni con disabilità. Condanna per discriminzione se Comune nega assistenza

Tar Lazio. Alunni con disabilità. Comuni assicurino AEC anche nelle scuole paritarie

ISTAT. Alunni con disabilità anno scolastico 2022-23 

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