Data di pubblicazione: 14/09/2018
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Nuovi requisiti dei servizi. Nel segno della istituzionalizzazione


13 settembre 2018

- Presidente e componenti IV Commissione

Oggetto: Richiesta audizione  su dgr 598/2018. Vs nota dell’11 settembre 2018.

                Con riferimento alla vs in oggetto, siamo dispiaciuti per la decisione di non tenere audizioni. Tanto più che la nostra richiesta era corredata dall’appello, Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari, nel quale circa 380 persone (in gran parte operatori, volontari, utenti) e 20 organizzazioni, esprimevano l’auspicio, indicando alcuni punti discriminanti, che i nuovi requisiti si caratterizzassero per  attenzione alla qualità di vita e inclusività.

               Sullo specifico della DGR 598/2018, ribadiamo la richiesta che insieme alla proposta di requisiti generali sia presentata anche quella dei requisiti specifici (che possono derogare quelli generali), perché solo in questo modo si potrà valutare in maniera adeguata ogni tipologia di servizio (ne abbiamo contati 58).  La valutazione di qualità di un servizio passa attraverso molti aspetti, tra cui lo standard e la tipologia di personale, la capacità recettiva (il cosiddetto modulo), la possibilità di accorpamenti tra più strutture, il ruolo dei servizi territoriali (accesso, valutazione, verifica).  Si tratta di un punto dirimente. Non si possono proporre osservazioni e modifiche ad un testo parziale.

                Ma c’è dell’altro. Gli “addetti ai lavori” sanno che Uffici regionali ed enti gestori (profit e non profit) stanno rivedendo i contenuti della dgr 598. Le modifiche che si stanno definendo cambiano radicalmente alcuni punti qualificanti dei servizi. Ne prendiamo a riferimento tre:

1) Superficie per singolo servizio (punto 4).

2) Posti letto per camera  (punto 7).

3) Dimensionamento e accorpamenti (punto 16).

                Rispetto a questi requisiti, per le strutture già autorizzate (in alcuni anche per quelle in corso di realizzazione), valgono i requisiti preesistenti. Non si è in presenza dunque di un passaggio graduale verso requisiti di qualità, con almeno la previsione di tempi di adeguamento; siamo piuttosto di fronte al mantenimento di requisiti insoddisfacenti, definiti nel  2000 e 2004, o addirittura alla totale assenza di requisiti di riferimento.

                Significa che gli oltre 16.000 posti attivi potranno mantenere, sui punti sopra indicati, i requisiti preesistenti. Un’offerta che rappresenta oltre il 90% dell’offerta contrattualizzabile prevista dal Piano di fabbisogno (circa 18.000), cui si aggiungono qualche centinaio di posti previsti con atti successivi. In sostanza con le nuove formulazioni a regolamenti approvati, su questi specifici punti tutti potranno continuare con la preesistente regolamentazione. A questo punto occorre specificare quali siano le relative previgenti normative.

               1) Superficie per singolo servizio. Si tratta di un requisito non previsto nei vigenti Regolamenti. Dunque per il totale dell’offerta attuale  (e per quelle in corso di realizzazione), non è previsto  alcun requisito.  Unica eccezione (siamo stati indecisi se segnalarla perché temiamo possa essere abrogata), riguarda le residenze psichiatriche. I requisiti del 2000 richiamano l’allegato A, punto 10 del Dpcm 22.12.1989 sulle RSA anziani (che prevedevano un tempo di adeguamento di 3 anni, quindi tutte le dovevano avere nel 2003). Il Dpcm indica che la  superficie per ospite è pari a 40/45 mq.

                E' quindi necessario che l'indicazione della superficie a disposizione per ciascun ospite vada mantenuta, prevedendo un tempo di adeguamento così da permettere a tutti i servizi di offrire spazi di vita dignitosi.

                2) Posti per camera. Per quanto riguarda i letti per camera la formulazione permette che almeno 600 persone con disabilità potranno continuare a vivere in camere da 4 letti (circa il 65% dell’intera offerta residenziale); camere da 4 letti anche per il 50% dei ricoverati in RSA anziani e Cure intermedie (circa 600/700 persone) e per tutti quelli con disturbi psichici (fino a 650). Per le dimensioni minime delle camere, più realisti del re, lo scostamento possibile, che, ad esempio, per le RSA anziani nel 2000 era del 20%, diventa del 25%. Voi vivreste una vita intera in una camera a 4 letti? Una norma che consente tale situazione è dignitosa? I requisiti della legge 20/2002 hanno previsto per tutte le residenze (eccetto alcune eccezioni per i minori) che le camere fossero di uno o due letti. Non solo non è caduto il mondo 14 anni fa, ma alcune centinaia di persone hanno abitato in luoghi più degni. Perché questo non può essere previsto per le strutture residenziali normate nel 2000 dalla legge 20?

                3) Dimensionamento e accorpamenti. La formulazione consente alle strutture già attive e a quelle in costruzione (quindi sostanzialmene il totale dell’offerta) di non avere limiti negli accorpamenti (essendo assenti, al riguardo, normative previgenti) e di mantenere la precedente regolamentazione  della capacità recettiva (numero di posti per il cosiddetto modulo). Le strutture per disabili della legge 20/2000 non avevano indicazione a riguardo.  I limiti previsti nelle Rp anziani della legge 20/2002 (80 e 120) sono stati superati attraverso l’accorpamento con altre tipologie di autorizzazione, così come il limite dei due moduli nella salute mentale previsto dal POSM. Va ricordato che, ad oggi, l’assenza di regolamentazione di questo aspetto non impedisce accorpamenti anche di servizi residenziali a dimensione comunitaria (ad esempio di 6 e 10 persone) concepiti non certo per essere accorpati. Quindi la formulazione permette il mantenimento della situazione preesistente per tutte le strutture (quand’anche non regolamentata), sia in termini di “modulo”, sia rispetto al numero ed alla tipologia di accorpamenti.                             

In conclusione, si ribadisce la richiesta che venga presentato un atto, nel quale siano presenti nella loro integralità tutti i requisiti. Inaccettabile è il mantenimento per le strutture attive (e in fase di costruzione) dei requisiti preesistenti quanto a capacità recettiva e superficie totale netta, mentre vanno piuttosto previsti adeguamenti graduali, ma certi, verso requisiti che salvaguardino la qualità di vita delle persone. Non si può accettare che in una camera vi siano le stesse persone previste in un’intera abitazione del cosiddetto “dopo di noi”. Non è accettabile che nel 2018 sia ancora possibile trovarsi a vivere in camere da 4 letti in strutture di centinaia di persone. Così come concepita la proposta si caratterizza per essere  una liberalizzazione totale dei servizi a favore degli enti gestori.

                Questa è una responsabilità tutta politica, che ci auguriamo vogliate assumere pienamente e responsabilmente, tenendo fisso lo sguardo su chi i servizi li fruisce.                

                Cordiali saluti

Gruppo Solidarietà

 
   

Qui, ad integrazione di quanto sopra, i  nostri precedenti interventi a riguardo.

- Le grandi manovre, al ribasso, sui requisiti dei servizi sociosanitari 

- Requisiti dei servizi. La Regione scopra le carte

- Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. Sulla proposta della Giunta 

- Il manifesto/appello, Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari


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