Regione Veneto: Linee Guida per l'istituzione
del SIL nelle ULSS del Veneto
Riportiamo le Linee Guida della Regione Veneto riguardanti l'istituzione
e l'articolazione dei SIL, allegate alla DGR 3350/2001, "Norme di organizzazione
del Servizio di Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS - Art. 12, Legge
Regionale 16 del 3.8.2001". La L. R. 16 è applicativa della l. 68/99.
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1. Finalità del servizio di integrazione Lavorativa
Il SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) ha lo scopo di
promuovere e sostenere l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate,
realizzando interventi di orientamento, di formazione e di mediazione per
favorire il positivo incontro tra la persona ed il contesto lavorativo.
Il SIL persegue i seguenti obiettivi:
- consentire alle persone svantaggiate di ottenere, mediante un ruolo
lavorativo, quell’identità sociale che costituisce un’autentica
riabilitazione;
- migliorare la qualità della vita delle persone più deboli favorendo la
loro capacità di diventare esse stesse protagoniste del proprio progetto;
- mantenere il più a lungo possibile i soggetti nell’ambiente sociale
evitando o ritardando l’inserimento in strutture occupazione
socio-sanitarie;
- promuovere sinergie atte a concretizzare l’integrazione lavorativa e
sociale delle persone svantaggiate nel loro contesto di vita.
Per il perseguimento di tali obiettivi prevede lo sviluppo
delle seguenti strategie;
- la definizione di risposte adeguate ai diversi bisogni espressi dai
cittadini svantaggiati mediante l’elaborazione e la realizzazione di
progetti individualizzati e mirati di integrazione lavorativa;
- la promozione di un sistema d’interventi fondato sul raccordo tra le
diverse componenti istituzionali, socio sanitarie ed economiche del
territorio e sul ruolo attivo da parte di tutti gli attori coinvolti;
- la verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualità.
2. Destinatari
Sono destinatari degli interventi del SIL:
- persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99;
- persone riconosciute in stato di handicap ai sensi della legge n. 104/92;
- persone svantaggiate inviate dai servizi socio sanitari;
- persone svantaggiate per le quali sia stata data delega all’Azienda ULSS
da parte degli enti competenti.
3. Compiti
L’operatività del SIL, come indicato dall’articolo 11
della legge regionale n. 16/2001, si esplica attraverso:
- la conoscenza e la valutazione delle potenzialità e dei bisogni
individuali delle persone e delle aziende;
- la programmazione e la gestione di percorsi individualizzati
individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra
domanda ed offerta di lavoro;
- il monitoraggio delle esperienze;
- la promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo
imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della
cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente nel
settore e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
Il SIL per lo svolgimento dei suindicati compiti:
- collabora per il raccordo della rete dei servizi del sistema socio
sanitario e dei servizi del sistema scolastico, della formazione
professionale e dei servizi per l’impiego;
- collabora con gli altri servizi socio-sanitari per la presa in carico
globale della persona e della famiglia;
- predispone adeguati interventi di accompagnamento lavorativo;
- collabora con i Servizi per l’impiego, ai fini di un’efficace
applicazione della legge 68/99, nell’attività di conoscenza diretta delle
aziende attive nel territorio di riferimento, anche allo scopo di meglio
governare l’incontro coerente fra domanda ed offerta, fra bisogni e
risorse;
- partecipa con un proprio operatore al Comitato tecnico provinciale
previato dalla legge 68/99;
- stabilisce un collegamento organico con la commissione sanitaria integrata
per l’accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’articolo 4
della legge n. 104/92;
- promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione per favorire una
crescita culturale di tutta la comunità;
- partecipa, congiuntamente ai diversi soggetti locali, alla realizzazione
di progetti finanziati, dalla Regione, da Fondazione e Organismi privati,
dall’Unione Europea.
Il SIL per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione
lavorativa assume il criterio e il metodo della programmazione, realizzando i
seguenti progetti personalizzati, diversificati in funzione dei bisogni delle
persone svantaggiate:
- Orientamento, per valutare in situazione di lavoro le potenzialità
ed attitudini della persona sul piano dell’autonomia, dell’apprendimento,
nonché per agevolare l’apprendimento di regola di base per un inserimento
lavorativo.
- Formazione in situazione, finalizzata alla maturazione complessiva
della personalità, alla riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera
psicologica; psicomotoria e/o relazionale all’acquisizione di competenze sociali,
all’apprendimento di abilità lavorative.
- Mediazione al collocamento, per favorire l’apprendimento di abilità
lavorative specifiche, il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto
di lavoro.
Questi progetti prevedono l’abbinamento tra persona e
azienda, la preparazione del sistema sociale dell’impresa, l’analisi e la
scelta delle mansioni, l’eventuale adeguamento del posto di lavoro, l’individuazione
delle modalità di ingresso dei lavoratori in azienda, il supporto al
lavoratore, alla famiglia e all’impresa.
La durata di ogni singolo progetto è proporzionale ai
bisogni dell’utente e comprende l’eventuale sostegno alla persona anche dopo
l’instaurarsi del rapporto di lavoro.
Per realizzare questi progetti di integrazione l’ULSS può:
- avvalersi di più tirocini regolamentati secondo la normativa vigente con
la possibilità di erogare un contributo economico alla persona quale
incentivo motivazionale o a titolo di rimborso spese;
- erogare contributi economici alle aziende che assumono persone
svantaggiate al di fuori dell’ambito di applicazione della legge 68/99 e
di altre opportunità offerte da disposizioni a carattere nazionale e/o
locale.
Le ULSS possono inoltre elaborare e realizzare progetti di
integrazione sociale in ambiente lavorativo per consentire a persone con gravi
disabilità e residuali capacità lavorative e relazionali di mantenere una
discreta autonomia a favorire la loro partecipazione alla vita sociale. Le
modalità di attuazione dei progetti di integrazione sociale in ambiente
lavorativo saranno definite con specifico provvedimento della Giunta Regionale.
4. Assetto organizzativo
Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS con proprio
provvedimento definisce:
- la collaborazione del SIL nell’organizzazione aziendale;
- l’organizzazione interna e la dotazione organica del servizio.
Il SIL è un’unità operativa dell’Azienda ULSS che
agisce in stretto collegamento con le altre unità operative, i dipartimenti e i
medici di medicina generale e le altre agenzie del territorio. In generale e per
economia organizzativa si ritiene più idonea la presenza di un unico servizio
in tutta la ULSS, che articola la sua operatività nei distretti socio sanitari.
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio si
precisa che:
- deve essere individuato un responsabile, preferibilmente con adeguata
esperienza nel settore dell’inserimento lavorativo
- deve essere assicurato un numero di operatori sufficiente a garantire un
adeguato funzionamento del servizio, tenuto conto delle funzioni attribuite,
delle caratteristiche del territorio e della situazione demografica di
riferimento.;
- occorre assicurare uno specifico supporto alle attività del servizio sul
piano amministrativo
Nella realtà territoriale veneta i SIL sono già stati
attivati in tutte le ULSS; con riferimento alle qualifiche professionali
attualmente non esiste un’unica figura di riferimento e nei servizi attivati
vi sono operatori che hanno sviluppato nel tempo specifiche competenze
professionali.
Nel confermare le scelte che sono state operate dalle singole
ULSS, si delineano di seguito i criteri generali da valutare per migliorare la
qualità dei servizi esistenti.
Per quanto concerne le caratteristiche professionali, si
evidenziano alcuni elementi di conoscenza e competenza che devono costituire
patrimonio comune degli operatori del SIL:
- possedere strumenti e metodi specifici per valutare le possibilità della
persona svantaggiata e programmare interventi che ne favoriscano la
maturazione affettiva e la strutturazione dell’identità personale;
- possedere le competenze necessarie a leggere e comprendere i diversi
contesti sociali (famiglia, impresa, servizio, ecc…) e a introdurre
elementi di trasformazione;
- essere a conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo del lavoro e
preparati a comprendere l’azienda nelle sue componenti organizzative,
tecniche, produttive, sociali;
- operare per progetti, assegnando un ruolo alla persona e elaborando un
percorso nel mondo del lavoro armonico rispetto al suo progetto di vita
complessivo;
- saper gestire con autonomia decisionale i percorsi di integrazione
lavorativa attivando le risorse esistenti nel territorio in funzione di un
progetto di cambiamento ed agendo in modo coordinato in una logica di rete;
- essere interlocutori attivi e credibili delle parti sociali, capaci di
interagire con il sistema produttivo, la persona svantaggiata e la sua
famiglia, le istituzioni.
Pertanto fermo restando la necessità di assicurare a tutti
gli operatori una formazione adeguata, l’organizzazione dei SIL può prevedere
qualifiche diverse, così come oggi presenti nella realtà delle diverse ULSS;
in grado di assicurare una adeguata autonomia professionale ed una assunzione di
responsabilità.
Le qualifiche professionali che comunque si ritengono più
idonee per tale servizio sono: l’educatore professionale e l’assistente
sociale.
Per quanto concerne le responsabilità dei SIL, si ritiene
possa essere affidata ad un operatore in possesso del diploma di laurea
(preferibilmente in psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze
politiche o diploma equipollente) o ad altre figure professionali (assistente
sociale, educatore, terapista occupazionale) in possesso del diploma di
abilitazione alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione,
unitamente ad una esperienza professionale quinquennale nel settore, con
funzioni di coordinamento.
L’attività del SIL è programmata all’interno della rete
dei servizi del Piano di zona, la cui elaborazione e realizzazione viene
garantita dal Direttore dei Servizi Sociali, con riferimento alla Legge
Regionale 56 del 14 settembre 1994.
La Regione all’interno dei percorsi di aggiornamento per
gli operatori dell’area socio-sanitaria, promuove la formazione e l’aggiornamento
degli operatori coinvolti nei processi di integrazione lavorativa.
5. Rapporti tra i servizi integrazione lavorativa
Considerata la complessità e la novità della materia, allo
scopo di favorire il confronto e l’interscambio tra le soluzioni
organizzative, operative e procedurali è istituito il coordinamento regionale
dei SIL. Il Coordinamento regionale dei SIL è presieduto dalla Direzione
Regionale per i servizi Sociali di concerto con la Direzione Regionale del
Lavoro, ed ha lo scopo di elaborare proposte ed osservazioni sulle diverse
materie di competenza.
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