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Tratto da Mobilità n. 31 - Anno 6 www.mobilita.com
Tutela legale e patrimoniale

Finalmente l'amministratore di sostegno
di Paolo Cendon*

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www.tutori.it


È stata finalmente approvata la norma che introduce in Italia un nuovo ed attesissimo istituto di tutela per le persone più deboli: l'amministrazione di sostegno. Si tratta di una riforma che è destinata a incidere profondamente sulla quotidianità delle persone con disabilità e delle loro famiglie e che dalle nostre colonne avevamo preannunciato e atteso. La rilevanza culturale e sostanziale di questa novità è sin troppo evidente. Con questo articolo tentiamo di divulgarne i contenuti.
La nuova legge sull'amministrazione di sostegno (9 gennaio 2004, n. 6) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004. Fino ad oggi le disposizioni a tutela delle persone incapaci di agire erano limitate all'interdizione ed all'inabilitazione.
Gli inconvenienti di questa disciplina, vecchia ormai di due secoli, sono in effetti molteplici: elevato costo economico del processo, eccesso di pubblicità e quindi nessuna garanzia di riservatezza (le sentenze vengono annotate nel registro di stato civile), difficoltà per l'interessato di difendersi. Vi sono poi pesanti conseguenze tecniche. All'interdetto viene infatti negata la capacità decisionale negli ambiti più svariati: non può sposarsi, né fare testamento, né regalare un oggetto di valore ad un amico, né riconoscere un proprio figlio naturale, né ottenere un impiego pubblico.
Qualunque contratto, anche di modesta importanza, da lui stipulato è impugnabile ed annullabile. La condizione della persona inabilitata non è migliore.
Misure "totalizzanti", insomma, quasi sempre sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto. Etichette che appaiono spesso odiose e che sovente le famiglie sono le prime a temere per i propri cari.
Oltretutto si tratta di disposizioni spesso inapplicabili. È quanto emerge dall'art. 414 del Codice Civile: per essere interdetti occorre versare "in condizioni di abituale infermità di mente", e tale stato deve rendere la persona "incapace di provvedere ai propri interessi".
Ebbene, fra i disabili intellettivi e psichici che vivono in Italia (circa 700.000) solo una piccola parte vive un livello di compromissione così severo.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la condizione di "infermità di mente" di questi disabili non è quella prospettata dall'art. 414, essendo in realtà meno grave e talora non permanente.
Per soccorrere e tutelare legalmente queste persone, in particolare nei momenti più critici, non esisteva, come già detto, nessuna alternativa all'interdizione o all'inabilitazione. Come investire una piccola liquidazione? Quali clausole introdurre in un vitalizio? A chi vendere i mobili di casa? Quanto farsi corrispondere per la cessione delle quote in un'azienda? A quale appaltatore affidare un restauro? A quanto affittare quel magazzino? Come attuare una divisione ereditaria? Se non era "protetto" da un tutore o da un curatore, e se non poteva contare sull'appoggio di familiari attenti, il disabile restava abbandonato a se stesso e "facile preda" per chiunque.
La novità
Ecco quindi l'amministrazione di sostegno. La procedura sarà di questo tipo: il giudice tutelare - supponiamo - viene avvertito (dagli operatori, dai vicini di casa, dal pubblico ministero, dai familiari) che una persona si trova in difficoltà: entra quindi in azione, ottiene informazioni tramite gli assistenti sociali, dispone eventualmente una perizia, se necessario parla con la persona interessata, consulta chi le sta intorno.
Alla fine dell'iter istruttorio emetterà un decreto, anticipandone magari una parte, in via d'urgenza, in cui provvede a nominare qualcuno (della famiglia, del volontariato, degli amici) amministratore di sostegno. Nel decreto indicherà quali operazioni potranno essere compiute dall'amministratore di sostegno "in nome e per conto" dell'interessato, precisando date d'inizio e fine dell'incarico.
Un'ottica diversa
Una "filosofia" opposta a quella dell'interdizione, come si vede. Sul piano dei principi in primo luogo: l'incapacitazione non è più a 360 gradi, ma riguarda solo gli atti specificamente menzionati (magari uno soltanto). Per tutte le altre azioni il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti, la sua capacità di agire.
Rispetto alle misure tradizionali vi è un capovolgimento della direzione della tutela. Non era ben chiaro se quelle misure fossero davvero a favore della persona disabile e non piuttosto a tutela della società (contenere eventuali comportamenti "anomali") o magari della famiglia (prevenire una temuta dilapidazione del patrimonio). Il nuovo provvedimento dovrà, invece, essere assunto tenendo "conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".
Sul piano delle garanzie, poi, lo stesso disabile potrà attivare la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifica o la revoca del provvedimento.
Le procedure
Sul piano della snellezza procedurale, ogni passaggio del rito si svolge in modo informale. Gli avvocati non sono necessari, tutto è tendenzialmente gratuito. Per quanto riguarda i doveri dell'amministratore, va detto che questa figura viene scelta "con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario" e dovrà quindi operare per la miglior felicità della persona, agendo "con la diligenza del buon padre di famiglia". Nel caso l'amministratore dimostri di non essere all'altezza del compito potrà venire sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire i danni.
Destinatari diversi
Un'altra rilevante novità si coglie sul terreno dei destinatari della protezione. Mentre l'interdizione riguarda solo gli "infermi di mente", e nessun altro "debole" esiste per il Legislatore, il nuovo strumento è pensato invece per venire incontro a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti. Non soltanto quindi persone con malattia mentale o disabilità intellettiva ma anche anziani della quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati e, in alcuni casi, extracomunitari e detenuti.
Quante fra le persone che versano in frangenti simili non risultano effettivamente sole al mondo, attorniate da parenti di cui non si fidano, alle prese con decisioni superiori alle proprie forze, impossibilitate a conferire una procura a chicchessia?
Risvolti operativi
Quasi superfluo rilevare che l'applicazione di questa novità (si pensi ai milioni di futuri "clienti" dell'amministratore di sostegno) richiederà uno sforzo organizzativo di prim'ordine: uffici giudiziari potenziati, presenza capillare degli assistenti sociali, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi , tecnologia e informatica a piene mani. È sufficiente ipotizzare che i beneficiari dell'amministratore di sostegno dovranno, nella misura del possibile, contribuire al finanziamento dell'apparato? Che si tratterà, in generale, di una maniera diversa di impiegare risorse attualmente investite in altro modo? E se emergesse invece la necessità di stanziare ulteriori fondi, varrà la pena per il Paese affrontare queste nuove spese? Ecco un'altra sfida che il welfare del terzo millennio dovrà affrontare.
* Professore di Diritto Privato, Università di Trieste