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lì 9.06.2004

- Sindaco Comune di Cupramontana
Assessore servizi sociali Comune di Cupramontana
e p.c. - Sindaco e Assessore servizi sociali comune di Jesi
comune capofila gestione associata
- Sindaci Comuni associati
Coordinatore D’ambito sociale 9 - Jesi



Oggetto: Servizi Handicap. Partecipazione al costo del servizio. Riferimento lettera inviata alle famiglie Piersimoni - Fiorentini 28 maggio 2004.


Con lettera del 28.5.2004 alle famiglie Piersimoni e Fiorentini il Comune di Cupramontana a firma del “Responsabile del Servizio” Ersilio Bocci, ha intimato alle famiglie il pagamento delle quote di contribuzione secondo le indicazioni stabilite dalla Regolamentazione risalente al 1997 ritenendo tale situazione “non più tollerabile”, tanto da esporre addirittura il Comune “ad azione di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti”, per arrivare infine alla minaccia: “si provvederà alla sospensione del servizio” e al recupero della somma. Constatiamo, inoltre, che la lettera non porta la firma ne del sindaco ne dell’assessore ai servizi sociali.

Il Comune di Cupramontana che intende essere così ligio al rispetto delle leggi continua a dimenticare che la Regolamentazione adottata non tiene in alcun conto tutta la normativa Isee e disattende le indicazioni del D. lgs 130/2000 (art, 1, comma 2), che obbliga entro 6 mesi dall’emanazione del decreto previsto dall’art. 2, comma 3 (del 4.4.01), ad applicare tale normativa.
Non risulta peraltro che in questi anni abbia avanzato proposte di modifiche ad un Regolamento che oltre a disattendere la normativa vigente, chiede contribuzioni economiche ad utenti in situazione di handicap grave aventi redditi familiari lordi annui pari a 20 milioni delle vecchie lire. Il Comune di Cupramontana ritiene dunque equo ed eticamente accettabile che un reddito familiare mensile lordo pari L. 1.600.000 giustifichi la richiesta di contributo economico anche di centinaia di € mensili.

Chiede dunque il rispetto di una Regolamentazione che appare oltre che illegittima del tutto iniqua, tanto che diversi Comuni aderenti alla gestione associata hanno provveduto a modificarla. Si ricorda in proposito la lettera delle scriventi associazioni dello scorso 11 maggio.
Non risulta inoltre che le famiglie abbiano concordato alcunché con l’amministrazione comunale; nelle lettere del 20-9-02 (Piersimoni Maria) e del 28.10.02 (Fiorentini Maria), inviate anche alle nostre associazioni hanno chiesto al Comune di Cupramontana il rispetto della normativa vigente come da decreto legislativo 109/98, modificato dal D. lgs 130/2000.

Appare inoltre gravissima la reiterata minaccia di sospensione dal servizio; l’amministrazione comunale di Cupramontana intende quindi assumersi la responsabilità della sospensione della fruizione del Centro socio educativo negando il servizio ai due utenti, così come indicato dal Piano educativo formulato dalla competente Unità Multidisciplinare.

La lettera fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione (che si riferisce ad un ricovero avvenuto e terminato nel 1995 e dunque precedente alla normativa Isee) ma continua a voler dimenticare che:
1) L’art. 25 della legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 stabilisce che «ai fini dell’accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
2) Il 6° comma dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate». (Vedere punto 5).
3) Il comma 2 ter dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
4) Il DPCM previsto (e non ancora emanato), che ha lo scopo di “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” è un atto di natura amministrativa che non può: a) modificare le disposizioni del D. lgs 130/2000 che stabiliscono che la contribuzione deve far riferimento alla situazione economica del solo assistito; b) indurre cambiamenti nelle norme stabilite dal decreto legislativo (che ha valore di legge) 130/2000.
5) Il 1° comma dell’articolo 438 del codice civile dispone che «gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento». (Vedere anche il punto 2).
6) Il terzo comma dell’articolo 441 del codice civile prescrive che «se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze». Ne deriva che i Comuni e gli altri enti pubblici non solo non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni ma non possono stabilire con propria delibera gli importi che i parenti sarebbero tenuti a versare.

Per tutti questi motivi si invita nuovamente il Comune di Cupramontana, al rispetto della normativa vigente. Si comunica inoltre che le scriventi associazioni, nel malaugurato caso in cui l’amministrazione intenda promuovere causa avvieranno una campagna per la raccolta dei fondi necessari alle famiglie per le spese da sostenere.

Restando in attesa di riscontro della presente si inviano distinti saluti

Le associazioni