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Ancona, lunedì 17 maggio 2004

Incontro Assessori alla sanità e servizi sociali regione Marche


RICHIESTE

- Un percorso partecipato riguardante l'applicazione e l'evoluzione della normativa sanitaria, sociosanitaria e sociale in riferimento ai cosiddetti soggetti fragili.

a) Coinvolgimento nella definizione dei costi e delle quote tra settore sanitario e sociale (e degli utenti) delle strutture sociosanitarie previste dal PSR, dalla legge regionale 20-2002 come regolate dal Regolamento regionale n. 1/2004: Rsa anziani e Residenze Protette per anziani, disabili, malattia mentale; Comunità socio riabilitativa residenziale per disabili; le strutture diurne per anziani e disabili.

Pare del tutto impensabile che possano attivarsi nuove strutture o che ne vengano autorizzate di nuove senza che la regione abbia definito tali aspetti. Lasciare alla negoziazione locale tale definizione può determinare solo ulteriori paralisi nella costruzione della rete dei servizi. D'altra parte appare evidente che se oneri ulteriori verranno "caricati" nella spesa sociale a carico dei Comuni, sono necessari finanziamenti adeguati per sopportarli, perché è impensabile che ciò possa essere travasato sugli utenti e sui loro familiari. Contemporaneamente occorre avere certezza del trasferimento alle ASL delle quote sanitarie. Definizione della rete dei servizi essenziali all'interno di ogni Ambito sociale o per quote di popolazione.


b) Richiamo ai Comuni all'applicazione del decreto legislativo 130-2000 nel quale si stabilisce che per le prestazioni "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie" verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti "tenuti agli alimenti".

c) Attivazione dei posti letto ospedalieri di riabilitazione e lungodegenza (oltre 1400), così come indicato dal Piano sanitario;

non si può non ricordare che nel conteggio dei posti letto ospedalieri sono inseriti, del tutto scorrettamente, anche posti extraospedalieri addirittura estensivi; Senza l'attivazione di tali p.l. ai cittadini continueranno ad essere negate prestazioni di cui hanno diritto e si continuerà a vicariare la loro mancanza con l'utilizzo delle strutture extraospedaliere (vedi RSA anziani); che inadeguate per la gestione di malati in post acuzie sottraggono poi posti per la funzione loro assegnata (gestione di malati stabilizzati non curabili a domicilio).

d) Definizione dello standard assistenziale delle RSA anziani. Emanazione di precise indicazioni alle zone sanitarie per evitare subdoli cambi di funzioni (incoerenza tra classificazione e funzione. di fatto utilizzate per la gran parte con funzioni di lungodegenza ospedaliera). Effettiva attivazione dei p.l. secondo le indicazioni regionali. Aumento dei posti previsti largamente insufficienti.

Ad oggi ad esempio non è chiaro (parrebbe di no) se tutte le strutture classificate come RSA abbiamo le stesse regole di funzionamento (tipologia di utenza, standard assistenziali, definizione costo retta e partecipazione dell'utente); ci si chiede su quali riferimenti normativi funzionino le strutture pubbliche e private autorizzate come RSA. Sulla DGR 3240/92? Sulla L. 36/95? Sulla DGR 2200/2000 (che non fissa va ricordato lo standard assistenziale)? Il PO anziani prevedeva nella nostra regione l'attivazione di circa 6000 posti di RSA (2% popolazione >65enne)



e
) Emanazione di un atto che chiarisca inequivocabilmente il significato delle strutture classificate ed autorizzate come RSA disabili psichici. Le strutture così autorizzate devono essere - così come da normativa regionale - a completo carico del Fondo sanitario. Rsa disabili psichici è una denominazione che non compare né nel Piano sanitario, né nel Progetto obiettivo salute mentale.

Oggi queste strutture prevedono partecipazioni mensili da parte delle famiglie al costo del servizio fino a 1000 € nonostante che nessuna norma regionale lo preveda.

f) Emanazione di un atto che impedisca autorizzazioni di strutture classificate come RSA disabili all'interno di strutture assistenziali per anziani. Definizione di un modello coerente di residenzialità per disabili (dalla Comunità alloggio alla RSA).

Pare del tutto paradossale che mentre si è cercato di definire un modello di struttura per disabili all'interno delle strutture autorizzate con la legge 20-2000 (Residenza protetta e CoSER), si autorizzino Rsa disabili all'interno di ospedali (5 posti a Pergola) o all'interno di residenze per anziani (vedi da ultimo 32 posti nella struttura per anziani CASA MIA di Ancona).


g) Definizione del numero di posti letto e dello standard assistenziale dei Nuclei speciali Alzheimer (ricompresi all'interno delle Rsa anziani) e dei Centri diurni Alzheimer.

Drammatica è la condizione delle persone affette da malattia di Alzheimer. Il Piano sanitario include all'interno dei 1320 posti letto di residenze sanitarie assistenziali (peraltro largamente insufficienti) per anziani anche i "Nuclei speciali Alzheimer"; nulla viene detto sul complessivo dei posti letto da realizzare e sugli standard assistenziali; nessuna indicazione viene data dalla regione sulla realizzazione di Centri diurni. I 2500 posti di residenze protette includono anche posti per soggetti "che presentano deficit cognitivi senza rilevanti disturbi comportamentali". Senza l'attivazione dei Nuclei Alzhemeir dove verranno ricoverati i soggetti con "rilevanti disturbi comportamentali"?


h) Modifica degli standard assistenziali delle Residenze protette per anziani non autosufficienti e soggetti affetti da forme dei demenza, così come di alcuni standard strutturali. Tutti gli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali che hanno i requisiti per essere accolti in strutture protette devono avere quegli standard. Per questo è necessario un aumento di almeno altri 1000 posti di Residenza protetta (senza riduzione dei posti di RSA).

I Regolamenti, non prevedono per un nucleo di 30 persone una presenza oraria settimanale minima del medico; la presenza infermieristica non supera le 10 ore al giorno, la presenza di personale addetto all'assistenza è largamente insufficiente (80-100 m/assistenza). Tali standard sono del tutto inadeguati a rispondere ai bisogni di assistenza dei soggetti con gravi malattie che verranno ospitati presso queste strutture. Standard che sono stati misurati non sulle esigenze dei ricoverati ma sulla necessità di ridurre i costi delle strutture. Si prevede nelle residenze per anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer un servizio igienico ogni 4 letti con un tempo di adeguamento di 5 anni. Ciò significa che da qui al 2009 le residenze protette potranno avere al loro interno servizi igienici senza alcuna regolamentazione e che dal 2009 si ritiene accettabile per queste strutture 1 servizio igienico ogni 4 ospiti. Si fa presente inoltre che la regolamentazione proposta dalla regione Marche è addirittura inferiore agli standard previsti dalla normativa nazionale. Inoltre, strutture (NAR) che avrebbero dovuto entro il 2003 adeguare alcuni standard, secondo le indicazioni del precedente Piano sanitario possono rimandare l'adeguamento di ulteriori 5 anni. La previsione di 2500 posti letto di residenze protette prevista dal Piano sanitario 2003-2006 è di gran lunga inferiore al numero di anziani malati non autosufficienti attualmente ricoverati all'interno delle Case di riposo della regione marche. Ciò significa che per oltre 1000 malati non cambierà nulla. In base a quale criterio persone in identiche condizioni di salute avranno diritto a ricevere una determinata forma di assistenza e altri no?


- Potenziamento delle cure domiciliari così come indicato dallo stesso Piano sanitario con l'effettuazione in tutte le Zone territoriali degli interventi previsti dalle Linee guida sulle cure domiciliari. Utilizzo del Fondo ADI per il sostegno alla domiciliarità. Le spese per operatori sanitari all'interno delle strutture deve ricadere nel fondo dell'assistenza residenziale e non in quello dell'ADI.