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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 7 maggio 2014 , Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2014 (GU n. 214 del 15-9-2014) Il decreto definisce criteri e ripartizione del «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2014: pari ad euro 350 milioni attribuite, per una quota pari a 340 milioni, alle regioni e alle province autonome, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando alcune aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni (ad es. la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, l'incremento dell'assistenza domiciliare). Le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Una quota non inferiore al 30%, è destinata per interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima (malati in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica). |
Ministero delle politiche sociali, Decreto del 26 giugno 2013, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013 (GU Serie Generale n.212 del 10-9-2013) Il provvedimento stabilisce la ripartizione delle risorse complessivamente del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, che ammontano a € 343.704. La somma complessiva è così ripartita: € 295.020 destinate alle Regioni ; € 4.980.000,00 Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano; € 43.704 Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Delibera del consiglio dei ministri del 11 dicembre 2012, Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (G.U. n.135 del 11.06.2013). Il provvedimento individua i criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Nell'allegato alla delibera vengo definiti i criteri per l'individuazione delle prime 5 regioni entro cui scegliere le regioni di riferimento: - aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; - aver garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale; - non essere assoggettate a piano di rientro; - essere risultate adempienti alla valutazione operata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale. Si precisa che nel caso in cui per il criterio di equilibrio economico, risultino un numero di regioni inferiore a cinque verranno considerate elegibili anche le regioni che hanno fatto registrare il minor disavanzo nel medesimo anno di esercizio. Vengono inoltre descritte le modalità per la formulazione della graduatoria delle regioni: punteggio risultante dall'applicazione dell'apposita griglia valutativa per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario; indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, l'appropriatezza e l'efficienza (desumibili dagli allegati 1,2, e 3 dell'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009). Si precisa infine che nella formulazione della graduatoria si adotta quale criterio di precedenza quello relativo all'esigenza di assicurare rappresentatività a ciascuna delle arre geografiche del nord, del centro e del sud, nonché di prevedere almeno una regione di piccole dimensioni geografiche considerando tali le regioni con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti. |
Legge n. 57 del 23 maggio 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (13G00102) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013) Con questo provvedimento viene convertito in legge, il decreto n. 24 del 25 marzo 2013, che prevedeva alcune importanti modifiche in materia sanitaria, riguardanti utilizzo di cellule staminali e ospedali psichiatrici. Per quanto riguarda l'utilizzo delle cellule staminali, è prevista la possibilità dell'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica: le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, precisando che il percorso di sperimentazione dovrà completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 ed è previsto l'impiego di risorse economiche fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014. Per quanto riguarda invece gli ospedali psichiatrici giudiziari, ne viene rinviata la chiusura definitiva al 1 aprile 2014, prevedendo, allo stesso tempo, attività volte progressivamente ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi. |
Decreto n. 56 del 22 febbraio 2013, Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (G.U. n. 119 del 25.05.2013) Il provvedimento stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), promuovendo l'attività di assistenza, ricerca e formazione; si tratta di un centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà e di un centro per la mediazione transculturale in campo sanitario, promuovendo un intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio - assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica. Queste gli obiettivi previsti del centro: promuovere iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, comprese attività di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare, avvalendosi anche di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei; garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica; provvedere alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione; adottare, promuovere e realizzare idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria; condurre, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo; promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività. Si precisa inoltre che l'Istituto promuoverà il coinvolgimento degli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. |
Ministero della salute, Decreto del 29 gennaio 2013, Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (G.U. n. 39 del 15.02.2013) Con questo decreto viene presentato il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero, equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate). Come stabilito nel provvedimento, a decorrere dall'anno 2013 il modello (HSP.16) di rilevazione viene sostituito dal nuovo modello di rilevazione. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne); al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione a decorrere dall'anno 2013, si stabilisce che la trasmissione dei dati sia effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO); il sistema informativo SICO, trasmetterà poi al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati secondo le stesse modalità utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Si precisa inoltre che il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, è compreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati. In allegato al decreto, il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale (ruolo sanitario, professionale, tecnico, amministrativo, altro...) delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private. |
Ministero della salute, Decreto del 23 novembre 2012, Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 (G.U. n. 33 del 08.02.2013) Il decreto definisce il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. L'esenzione viene stabilita in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. Nell'allegato al provvedimento, una tabella riassuntiva, dove viene indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, per le malattie e alle condizioni individuate; in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata con questo provvedimento. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto del 16 novembre 2012, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali , per l'anno 2012 (GU n.8 del 10-1-2013) Con questo provvedimento vengono definiti i criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, corrispondenti a complessivi euro 42.908.611,00. La somma viene così ripartita: 10.680.362,13 euro destinati alle Regioni; 180.286,77 euro alle Province autonome di Trento e Bolzano; 32.033.310,00 euro attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 14.652,10 euro da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge finanziaria 2007. Alla regione Marche vengono destinati 287.807,20 euro (pari al 2,65 %). |
Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Delibera n. 120/2012) (GU n.20 del 24-1-2013) Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2008, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 1.048.778 euro; di cui 244.716,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 804.062,00 euro come quota per irregolari intercettati. |
Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998). (Delibera n. 121/2012) (GU n.21 del 25-1-2013) Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 980.629,00 euro; di cui 234.281,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 234.281 euro come quota per irregolari intercettati. |
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