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Aggiornamento legislativo al 28 febbraio 2005 (ultime normative)

Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999.

(indice schede bibliografiche)

LE NORMATIVE SONO ELENCATE IN ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE, OVVERO A PARTIRE DALLA PIU’ RECENTE.

Legislazione nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (G.U. n. 33 del 10.02.2005, supplemento ordinario n. 17/L)

Il provvedimento detta disposizioni di attuazione ed integrazione del testo unico e della normativa in materia di immigrazione e di asilo (revisione del Regolamento contenuto nel DPR n. 394 del 31.08.2004). Le norme riguardano: rapporti con la pubblica amministrazione, comunicazione allo straniero (deve essere assicurata la riservatezza e la comprensione del testo da parte dello straniero – anche attraverso l’utilizzo di sintesi del contenuto del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato), rilascio dei visti d’ingresso, richieste dei visti per il ricongiungimento familiare (da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente), diniego del visto d’ingresso, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta del premesso di soggiorno (da presentare al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare), rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche (gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune), richiesta – rinnovo e rilascio della carta di soggiorno, trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione (previsto dalla stessa legge Bossi – Fini), che viene diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del lavoro, ed è composto da un rappresentante della Prefettura, da uno della Direzione provinciale del lavoro e da uno appartenente ai ruoli della polizia – designato dal questore -. In particolare, lo sportello unico è competente in materia di procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri (concessione nullaosta la lavoro subordinato verifica della documentazione), rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Presso le Direzioni provinciali del lavoro verranno inserite nel sistema informativo le liste dei nominativi e delle schede di iscrizione degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia (distinte per Paesi di provenienza).

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 25 gennaio 2005, n.1/2005, Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005» (G.U. n. 26 del 02.02.2005)

Vengono stabilite le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei limiti delle quote di ingresso stabilite. I D.P.C.M. fissa infatti una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato (25.000 per le esigenze di carattere stagionale, 30.000 per motivi di lavoro non stagionale riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona) e per lavoro autonomo (2.500 ingressi). Le domande di richiesta di autorizzazione al lavoro dovranno essere inoltrate dai datori di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro esclusivamente dal giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005. (Le domande spedite prima di questa data sono inammissibili). Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare, devono essere effettuate mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice idonea ad attestare l’orario di invio (oppure l’addetto all’accettazione potrà provvedere all’annotazione manuale dell’orario di spedizione ) e vanno indirizzate alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Sono predisposti due moduli: - per domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico; - per richiesta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale (in settori diversi da quello dei servizi domestici); in entrambi i casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero. Il provvedimento definisce inoltre i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (quote riservate a stranieri di singole nazionalità e a stranieri di nazionalità non predeterminata).

D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)

Il provvedimento stabilisce in 79.500 unità il tetto massimo per l’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni e province autonome. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono ammessi 30.000 cittadini stranieri, di cui 15.000 unità riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. Per motivi di lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, ricercatori) sono ammessi 2.500 cittadini stranieri non comunitari (di cui 1.250 per motivi di studio e formazione professionale); per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari (di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 di paesi che stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria: albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, nigeriani, moldavi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, filippini, pakistani, somali); una quota massima di 25.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi fino a 200 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.

D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)

Il decreto stabilisce un tetto di 79.500 ingressi di cittadini neocomunitari per motivi di lavoro – subordinato stagionale e non stagionale -, provenienti dai paesi di nuova adesione al Trattato dell’Unione Europea (fatto ad Atene il 16 aprile 2003): Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Sup. n. 192/L G.U. n. 306 del 31.12.2004)

Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria, approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2004. Spesa pubblica. Scatta il tetto del 2% per tutte le amministrazioni, ed è previsto il blocco del tourn-over. Sanità. Sono stanziati 2 miliardi per il 2005 per ripianare il disavanzo delle Regioni del Servizio sanitario nazionale, negli anni 2001, 2002, 2003. Nel caso i cui le Regioni “sforeranno” anche quest’anno, entro aprile dovranno aumentare le addizionali Irap e Irpef. Congedi per mamme di disabili. Sono stati ripristinati 300 milioni di euro per finanziare il congedo retribuito fino a due anni per i genitori di ragazzi con gravi handicap (previsto dalla Finanziaria del governo Amato). Adozioni internazionali. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di 10 milioni per sostenere le famiglie che procedono con l’adozione internazionale. Lavori socialmente utili. I fondi complessivi salgono da 531 a 688, compresi quelli per Napoli e Palermo. Sicurezza. E’ prevista l’assunzione di 1.324 agenti di polizia e di 1.400 carabinieri per un incremento complessivo del personale di 2.724 unità da realizzare entro la fine del 2006. Saranno inoltre assunti 500 Vigili del fuoco. Imposte e bolli. Scattano le tre aliquote del 23,33 e 39%. Per i redditi oltre i 100.000 euro scatta il contributo di solidarietà del 4%. Per l’Irap è prevista una riduzione sulle spese per la ricerca, sulle nuovi assunzioni e per il Sud, e l’nnalzamento della franchigia da 7.500 a 8.000 euro per le imprese con una base imponibile inferiore a 180.759,91 euro. Previste deduzioni per ciascun nuovo assunto pari a 20.000 euro che sale a 40.000 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e delle aree disagiate del Paese. Aumentano però gli acconti che il fisco chiederà sulle imposte da pagare per l’anno 2006. In alcuni casi - per l’Irap e l’Ires - l’aumento trasformerà di fatto l’acconto nel pagamento integrale dell’imposta. L’acconto Irpef sarà invece del 99%. L’effetto sarà un incremento delle entrate di 640 milioni di euro. La manovra prevede anche un aumento di bolli, imposte di registro, tasse di concessione governative, imposte ipotecarie e catastali. Tra questi tributi figurano le marche per il passaporto e per i brevetti, il bollo applicato sui conti correnti e i tributi speciali richiesti per le visure catastali. L’importo degli aumenti verrà stabilito a gennaio. Assegno casalinghe. L’assegno per il coniuge a carico, per i dipendenti a basso reddito, non sarà più nella busta paga del marito ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga che quindi potrà gestirlo in modo autonomo. Certificato di malattia telematico. Dal primo giugno 2005 sarà il medico a inviare per via telematica all’Inps il certificato di malattia del lavoratore. Questo dovrà spedirlo per raccomandata al proprio datore di lavoro. Cassa integrazione. Le risorse vengono poste a carico del fondo per l’occupazione da destinare entro il 2005 alla concessione di cassa integrazione straordinaria e mobilità, disoccupazione per la gestione di crisi occupazionali attraverso accordi raggiunti entro il 30 giugno 2005. Richiesto però un taglio del 10% dei soggetti interessati e del 10-30% delle risorse.

Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004)

E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare 30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U. n. 8 del 12.01.2005)

E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie – come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche – ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700 ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole, in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore) ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è prevista anche la possibilità di iscrizione on – line.

Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004, supplemento ordinario n. 184)

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico, in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali – autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A); contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa 950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri. Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità /erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi (294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore. Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono, a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di euro.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2004, Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004 (G.U. n. 241 del 13.10.2004)

Il provvedimento definisce l’aggiornamento del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo riferiti al mese di gennaio 2004 e novembre 2004. Si precisa che le cifre presentate prescindono da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, da accordi di gradualità stipulati a livello locale, dagli oneri derivanti della gestione aziendale e dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Decreto legge 19 novembre 2004, n. 276, Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa (G.U. n. 273 del 20.11.2004)

Il provvedimento introduce modificazioni ed integrazioni ai DPR 613/80 (disposizioni sul riordino della Croce Rossa) e DPC 208/02 (approvazione del nuovo statuto della C.R.I.) al fine di favorire l’assolvimento dei compiti e il riordino dell’organizzazione. Tra le attività della C.R.I. vengono introdotte anche la promozione della diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e l’organizzazione dei donatori volontari e la possibilità di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria (indicati nello statuto della C.R.I. e nel rispetto della normativa). Il decreto stabilisce modifiche alla struttura della Croce Rossa Italiana fornendo le indicazioni per la composizione degli organi: - organizzazione centrale (Presidente nazionale, assemblea nazionale, consiglio direttivo nazionale, collegio unico dei revisori di conti); - organizzazione regionale composta dai comitati regionali (presidente regionale, assemblea ragionale, consiglio direttivo regionale); - organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali (presidente provinciale, assemblea provinciale, consiglio direttivo provinciale); - organizzazione locale composta dai comitati locali (presidente locale, assemblea locale, consiglio locale direttivo). Si precisa che il libro dei soci deve essere aggiornato ogni sei mesi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto viene disposta l’approvazione della revisione del vigente statuto della Croce Rossa Italiana.

Legge 12 novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (G.U. n. 267 del 13.11.2004)

Con la legge 271/04 viene convertito in legge il decreto legislativo n. 241 del 14 settembre 2004 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione”, approvando le modifiche agli articoli 13 e 14 (dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale) della legge Bossi – Fini (Testo Unico sull’immigrazione). Per quanto riguarda l’espulsione di extracomunitari “irregolari” (vale a dire in possesso di documenti ma senza permesso di soggiorno) l’ufficio immigrazione della Questura chiede al giudice di pace la convalida del provvedimento di allontanamento con l’accompagnamento alla frontiera. L’udienza di convalida da parte del giudice di pace viene disposta entro le 48 ore successive, ha luogo in camera di consiglio con la partecipazione dello straniero, del difensore e dell’interprete (durante i tempi di realizzazione del procedimento l’extracomunitario viene ospitato in Centro di Permanenza). Per gli immigrati clandestini (privi di permesso di soggiorno e di documento d’identità) è disposto il soggiorno (per un massimo di 60 giorni) presso i Ctp in attesa degli accertamenti dell’identità e della nazionalità e dell’ordine del Questore di uscita dall’Italia entro tre giorni. Le sanzioni in caso di mancato adempimento del decreto di espulsione vengono inasprite: viene previsto, infatti, l’arresto dello straniero anche in mancanza dei casi di flagranza del reato. Al fine di contrastare l’immigrazione clandestina la legge prevede il finanziamento di circa 14 milioni per la realizzazione di progetti nei paesi di provenienza. In materia di diritto all’unità familiare l’extracomunitario può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, dai figli maggiorenni (a carico e non in condizione di provvedere al proprio sostentamento) e dei genitori con un’età superiore a 65 anni (nel caso in cui non ci siano altri familiari che possano provvedere al loro mantenimento); l’interessato può presentare ricorso al pretore di competenza nel caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare. Si stabilisce che l’accesso ai corsi delle Universita’, a parita’ di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Per le famiglie che occupano alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria per l’assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap non- autosufficienti è prevista la possibilità presentare una dichiarazione di emersione e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Per semplificare le procedure amministrative, il Ministero dell’Interno stipula convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici di immigrazione delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati alle medesime amministrazioni (con oneri a carico dello straniero).

Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie (G.U. n. 247 del 20.10.2004)

Con il provvedimento vengono ripartiti i fondi destinati alle scuole paritarie che proporranno progetti mirati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa – anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici -. L’importo complessivo stanziato è di € 4.500.000,00. Il 75% dell’importo totale (€ 3.375.000,00) del fondo verrà erogato alle scuole secondarie di I e II grado paritarie; il 25 % (€ 1.125.000,00) alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le somme verranno gestite dagli uffici scolastici regionali nel rispetto del riparto regionale del fondo. I progetti dovranno essere avviati entro l’anno scolastico 2004/2005 e conclusi entro l’anno scolastico 2005/2006. Possono accedere ai contributi le scuole paritarie con almeno un corso completo e con un numero di alunni iscritti e frequentanti non inferiore a 10 per ogni classe.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2004, Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale (G.U. n. 239 del 11.10.2004)

Il provvedimento presente norme, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e volontari si devono assumere nel rapporto di servizio civile nazionale. Vengono fissate le regole su: presentazione in servizio, orario di servizio, permessi, esclusione, sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio, malattie, maternità ed infortuni. Per quanto riguarda le malattie l circolare prevede, che, durante i primi quindici giorni di assenza, spetta al volontario l’assegno mensile per l’intero importo. In caso di assenza per infortunio avvenuto durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, al volontario spetta l’intera retribuzione. Per le volontarie in stato di gravidanza si adottano le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (come previsto dal decreto legislativo 151/2001). Nell’arco di attuazione dei dodici mesi del progetto il volontario può usufruire di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali

Decreto Ministero dell’interno 3 agosto 2004, Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno (G.U. n. 235 del 06.10.2004)

Il decreto (firmato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per l’innovazione e le tecnologie) introduce l’utilizzo di permesso di soggiorno elettronico e carta di soggiorno elettronica per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. I documenti, costituiti da una carta plastica, saranno integrati da un supporto informatico, contenente un microchip e una banda a memoria ottica per la memorizzazione di dati identificativi dello straniero titolare della carta (e di eventuali figli minorenni) necessarie alla procedura di autenticazione in rete – con modalità informatiche di sicurezza -. Il provvedimento stabilisce i criteri di produzione e formazione del permesso di soggiorno elettronico (PSE) da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e le procedure di sicurezza per la consegna e l’attivazione del documento da parte degli Enti (amministrazioni competenti). Vengono precisati gli obiettivi dell’introduzione del permesso di soggiorno elettronico: - rispondere alle esigenze di produrre uno strumento sicuro (per limitare le contraffazioni del documento e consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti), - fornire uno standard in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, - consentire un migliore monitoraggio dei confini del Paese.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 1 luglio 2004, Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali, delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2004 (G.U. n. 228 del 28.09.2004)

Vengono ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2004. Il provvedimento attribuisce un totale complessivo di € 1.884.346.940,00 precisando gli importi da destinare ai diversi settori di intervento: - 808.630.000,00 € all’Istituto nazionale di Previdenza, - 1.000.000.000,00 € alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, - 44.466,939,00 € ai comuni, - 14.000.000,00 € al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, - 17.250.001,00 € al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 luglio 2004, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 227 del 27.09.2004)

Il Decreto ripartisce la somma complessiva di 30.987.414,00 € del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le regioni e le province autonome. La quota assegnata per la Regione Marche è di € 1.715.992,02.

Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, (G.U. n. 216 del 14.09.2004)

Il decreto corregge il Testo unico sull’immigrazione introducendo nuove regole e modifiche in materia di espulsione di immigrati clandestini, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. Il provvedimento introduce una nuova procedura che rende necessario un giudizio di convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente, alla presenza di un difensore, per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento di espulsione. In attesa della definizione del procedimento di convalida lo straniero è trattenuto in CPT (centro permanenza temporanea): il giudice potrà provvedere – entro le successive quarantotto ore – a convalidare, con decreto motivato, il procedimento, facendo diventare esecutivo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera; qualora la convalida non è concessa dal giudice di pace il provvedimento del questore perde ogni effetto. Viene cancellato l’arresto obbligatorio nei casi di mancato rispetto del termine dei 5 giorni per l’allontanamento dell’espellendo non trattenibile in CPT.

Decreto Ministero della salute, 21 luglio 2004, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U. n. 191 del 16.08.2004)

Il decreto definisce le linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Vengono stabilite le modalità vincolanti per gli operatori delle strutture autorizzate riguardanti: il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, la gradualità nel ricorso alle tecniche, il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle stesse, l’accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano, le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani, i limiti dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni. Il provvedimento vieta, tra l’altro, la fecondazione eterologa, ossia con il seme di un donatore diverso dal partner, così come ogni forma di sperimentazione sugli embrioni umani. Permette la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione esclusivamente a scopo di diagnosi e terapia finalizzate a tutelare la salute dell’embrione. Sono inoltre vietati interventi sull’embrione tesi ad alterarne il patrimonio genetico, ad eccezione di quelli eseguiti a scopo di diagnosi o terapia.

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2004, Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 50, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l’avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario (G.U. n. 153 del 02.07.2004)

Il decreto stabilisce le disposizioni per l’avvio del nuovo sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario. Con il nuovo sistema viene introdotta la Tessera sanitaria e la nuova Ricetta. La Tessera sanitaria, che contiene i dati anagrafici dell’assistito e il codice fiscale, potrà essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea per l’assistenza sanitaria. La tessera sarà distribuita, gradualmente, a tutti cittadini muniti di codice fiscale e titolari del diritto all’assistenza sanitaria. La nuova Ricetta sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice collegato al medico prescrittore. Dal 1° gennaio 2005, tutte le prescrizioni di prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate impiegando questo nuovo strumento.

Decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, (G.U. n. 147 del 25.06.2004)

Considerato che i dati della spesa farmaceutica posta a carico del Servizio sanitario nazionale hanno evidenziato un notevole incremento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2003, il decreto prevede l’emanazione di misure urgenti per il contenimento della spesa farmaceutica, per evitare un ulteriore sfondamento rispetto al tetto programmato. Valutato lo scostamento previsto per il 2004, il provvedimento stabilisce di effettuare uno sconto sulla quota dell’onere da attribuirsi a carico del produttore; impone, inoltre, al produttore di applicare uno sconto sul prezzo dei medicinali ai grossisti (che lo trasferiranno, a loro volta, alle farmacie).

Ordinanza del Ministero della salute, 16 giugno 2004, Tutela delle persone anziane, (G.U. n. 140 del 17.06.2004)

Il Ministero della Salute ha emanato un’Ordinanza a tutela dei rischi per la salute della popolazione anziana derivanti da anomali innalzamenti delle temperature climatiche e dei tassi di umidità ambientale. Il provvedimento (valido fino alla data del 30 settembre 2004), considerata la necessità di intervenire tempestivamente su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi ed assistenziali, stabilisce che le Amministrazioni comunali trasmettano alle Aziende unità sanitarie locali (ASL) gli elenchi delle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni iscritte nella anagrafi della popolazione residente. Questi dati verranno utilizzati dalle ASL per intraprendere, in collaborazione con la Protezione civile, interventi per prevenire e monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci. L’ordinanza prevede, inoltre, che le Amministrazioni comunali intervengano anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

D.P.C.M. 20 aprile 2004, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004 (G.U. n. 102 del 03.05.2004)

Il decreto fissa per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 la quota massima di 20.000 lavoratori cittadini degli Stati membri di nuova adesione all’Unione europea (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria) da ammettere nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato. Tale quota è in aggiunta a coloro già ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformità ai due D.P.C.M. del 19 dicembre 2003.

D.P.C.M. 31 maggio 2004, Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, (G.U. n. 132 del 08.06.2004)

Il decreto fissa le priorità politiche, amministrative e di gestione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Vengono stabiliti i compiti del Dipartimento: assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga; attuare le strategie di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza; collaborare con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti; predisporre un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga; predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga; promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti; promuovere campagne informative sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle tossicodipendenze, elaborando indicazioni utili ad indirizzare le politiche di settore e la divulgazione. Il provvedimento precisa gli obiettivi che dovranno essere conseguiti entro l’anno 2004: ampliare la collaborazione con le strutture del privato sociale per realizzare un sistema di interventi integrato con il settore pubblico; sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle scuole elementari alle superiori, con il particolare coinvolgimento delle famiglie.



C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 102/2003 (G.U. n. 93 del 21.04.2004)

Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2003 viene assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.405,41 €; di cui 18.075.991,46 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.413,95 € per il trattamento a domicilio a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla Regione Marche è di 1.027.161,59 € (470.698,02 + 556.463,57).

DPCM 4 febbraio 2004, Determinazione per l’anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero (G.U., n. 57 del 09.03.2004)

Il decreto fissa in 30.000 unità la consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio civile per l’anno 2004, di cui fino ad un massimo di 100 unità da impiegare all’estero. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile è definito per l’anno 2004 in 37.800 unità, di cui 37.000 da impiegare in Italia e 800 all’estero. Il decreto definisce anche gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.).

Decreto 24 febbraio 2004, n.91, Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (G.U. n. 84 del 09.04.2004).

Il decreto disciplina le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati costituita presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, nonché alle persone singole disponibili all’adozione. Titolari del trattamento dei dati sono gli Uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il provvedimento precisa che la banca dati è organizzata in modo da assicurare la integrità, la riservatezza, la disponibilità dei dati e l’identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione. La banca dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo ed è alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli Uffici di giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia. Vengono illustrate le modalità di accesso alla banca dati, il contenuto dei dati - dati personali da aggiornare con scadenza trimestrale - e gli obblighi di conservazione e custodia. Le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, saranno emanati entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

C.I.P.E., Deliberazione 19 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003 – parte corrente: ripartizione tra le regioni dell’accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996 (G.U. n. 66 del 19.03.2004).

Viene assegnata alle regioni per l’anno 2003 una somma pari a 165.484.823,00 € per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. La somma assegnata alla regione Marche è di 4.584.235,00 €.

C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2002 e 2003 - parte corrente - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica) (G.U. n. 66 del 19.03.2004).

Viene assegnata alle regioni per gli anni 2002 e 2003 una somma pari a 5.681.025,89 € (1.291.142,00 per l’anno 2002 riservata specificatamente alla ricerca della fibrosi cistica, 4.389,883,64 per l’anno 2003 per l’assistenza e la ricerca). La somma assegnata alla regione Marche per i due anni è di 151.788,97 €.

C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998) (G.U. n. 66 del 19.03.2004).

Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per l’anno 2003 per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di 30.987.413,95 €. La somma assegnata alla regione Marche è di 459.866,22 €.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 19 novembre 2003, Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Sup. G.U. n. 54 del 05.03.2004)

Il decreto stabilisce i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come previsto dall’art. 96 della legge n.342/2000. Sono previsti contributi a favore: - delle organizzazioni di volontariato “Pubblica assistenza Grottaminarda”, “Pubblica assistenza Croce d’oro Montespertoli” e “Pubblica assistenza e soccorso Castelnovo di Sotto – Casteldelbosco Sopra”; - delle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli acquisti, effettuati nel corso dell’anno 2002, di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche; - alle province autonome di Trento e Bolzano sono concesse le quote di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali, onde consentire alle medesime l’erogazione dei contributi in favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale beneficiarie dei contributi sono tenute, ove non vi avessero già provveduto, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la documentazione comprovante l’acquisto delle ambulanze o dei veicoli per i quali si è già chiesta concessione di contributo, o apposita autocertificazione.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U., n. 45 del 24 febbraio 2004)

Con il nuovo provvedimento, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Con un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, vengono definite le linee guida con l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia. I principali punti della nuova legge: Fecondazione omologa ed eterologa. E’ consentita solo la fecondazione omologa, cioè all’interno della coppia uomo-donna, mentre è vietato il ricorso alla fecondazione ai single e agli omosessuali. E’ possibile, quindi, creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. Vietata la fecondazione eterologa che prevede un donatore esterno. Clonazione. E’ vietata la clonazione. Le pene sono da dieci a venti anni, multa fino a un milione di euro e interdizione perpetua dalla professione di medico. Non si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Se non potranno essere trasferiti nell’utero per ragioni di salute potranno essere congelati. Vietato anche qualsiasi tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi di necessità terapeutica e diagnostica. Tutela dell’embrione. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Diritti dei concepiti. I nati a seguito con le tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia. Crioconservazione. E’ consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare appena possibile. Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro. Viene istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. Sanzioni. E’ prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge: - chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; - a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a coppie dello stesso sesso la multa è tra i 200.000 e i 400.000 euro; - se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; - se la struttura non e’ autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000 euro; - per il commercio di embrioni o gameti e’ prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)

Viene fissata una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. Possono essere ammessi: a) 7.500 lavoratori subordinati da determinati paesi (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan; ciascuno con una sua quota specifica) e 2500 da altri paesi con cui l’Italia

dovesse stipulare accordi; b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali (provenienti da qualunque altro paese); c) 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (provenienti da qualunque paese) d) 2500 lavoratori autonomi di “alto livello” (professionisti, imprenditori, etc.; da qualunque paese); e) 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana, se iscritti nelle liste apposite istituite nelle rappresentanze italiane dei rispettivi paesi.



D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria di flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)

Viene fissata una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale. La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (G.U., n. 14 del 19.1.2004)

La legge stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Si stabilisce che l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Testo e commento articolato su www.grusol.it al link informazioni.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 13 del 17.1.2004).

L’obiettivo della legge è quello di favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, promuovendo l’uso delle stesse come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Punti fondamentali del provvedimento. 1) La legge si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale, l’inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2) Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all’articolo 5, di assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti. 3) La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti dovranno rispettare le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale.

D.P.C.M. 17 dicembre 2003, Approvazione del documento recante «Aggiornamento 2004 delle Linee Guida 2003» (G.U. n. 12 del 16.01.04).

La Commissione per le adozioni internazionali, sulla base di osservazioni degli enti autorizzati e su segnalazioni di coppie aventi in corso una procedura di adozione e di giudici minorili, ha ritenuto opportuno integrare le precedenti disposizioni (Linee Guida 2002). La Commissione segnala la necessità che gli enti autorizzati organizzino percorsi di informazione per le coppie dichiarate idonee ad adottare un bambino straniero. La Commissione specifica che gli enti autorizzati devono informare gli aspiranti genitori delle condizioni sanitarie e psicologiche dei bambini, nonché del loro vissuto e della storia personale e familiare. La Commissione ribadisce che gli enti autorizzati devono preparare l’incontro dell’adottando con la famiglia adottiva, in particolare nel caso di bambini oltre i dieci anni; a tal fine viene stabilito il tempo di permanenza degli aspiranti genitori nel Paese straniero. Tenendo conto dell’alto numero di enti autorizzati concentrato su alcune zone (Europa dell’Est e Sud America), la Commissione auspica che, sia gli enti che vogliono estendere la loro attività, sia le nuove associazioni che intendono presentare istanza di autorizzazione, indirizzino la loro attività verso paesi non coperti da enti, in particolare, africani ed asiatici. In considerazione dei problemi che la Commissione ha avuto con i Paesi di origine a causa del mancato rispetto dei genitori adottivi dell’impegno di trasmettere relazioni postadozione, la Commissione stabilisce che i genitori si impegnino, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a fornire informazioni (sullo sviluppo psico-fisico, sociale e familiare del bambino) all’ente per la stesura della relazione. La Commissione stabilisce che eventuali modifiche delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità devono essere comunicate presso il competente tribunale dei minorenni e che l’ente autorizzato deve informare il tribunale dell’avvenuto abbinamento in sede internazionale. La Commissione prevede per l’anno 2004 la pianificazione dell’attività ispettiva e chiede la collaborazione degli enti autorizzati e si impegna a sensibilizzare il Dipartimento delle Entrate sul tema della deducibilità fiscale delle spese per l’adozione.



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